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Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
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  1. #1
    GiP
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    Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli






    Legge 8 febbraio 2006, n. 54
    "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006






    Art. 1.
    (Modifiche al codice civile)

    1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
    La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

    1) le attuali esigenze del figlio;

    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

    4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
    L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
    Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

    2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
    Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

    Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

    Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
    Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

    Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

    Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
    Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

    Ultima modifica di GiP; 04-11-08 a 06:33





  2. #2
    GiP
    GiP non è in linea
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    Art. 2.
    (Modifiche al codice di procedura civile)

    1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
    «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

    2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
    «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
    A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
    1) ammonire il genitore inadempiente;
    2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
    3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
    4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
    I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

    Art. 3.
    (Disposizioni penali)

    1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

    Art. 4.
    (Disposizioni finali

    1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
    2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
    Art. 5.
    (Disposizione finanziaria)

    1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Fonte (http://www.parlamento.it/leggi/06054l.htm)
    Ultima modifica di GiP; 04-11-08 a 06:35





  3. #3
    Utente Senior Mamma da Oscar
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    Grazie Gip, questo 3D mi riguarda proprio in questo periodo. Spero solo che tutto vada bene, ma ciò che mi preoccupa è se l'eventuale sentenza di affido unico avrà valore anche all'estero.....

  4. #4
    Utente iscritto da poco L'avatar di Sereginni
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    pernotto senza mamma

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    Legge 8 febbraio 2006, n. 54
    "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006






    Art. 1.
    (Modifiche al codice civile)

    1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
    La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

    1) le attuali esigenze del figlio;

    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

    4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
    L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
    Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

    2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
    Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

    Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

    Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
    Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

    Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

    Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
    Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

    qualcuna di voi ha esperienza di affido condiviso? di solito il pernotto fuori casa, ovvero con il padre, quando si permette? a quale età del minore?
    e quante votle a settimana di regola ci sono le visite del padre?
    grazie

  5. #5
    mammaamaluigi
    Guest

    Affidamento condiviso ai sensi della legge n°54 dell’8 febbraio 2006

    carissime amiche,
    siccome ho percepito un largo interesse verso gli aspetti legali dell' AFFIDAMENTO CONDIVISO,
    con questo post spero di chiarire a voi tutte il più recente orientamento legislativo in materia:
    La legge 54\2006 innova completamente la disciplina dell’affidamento della prole a seguito della separazione personale dei genitori, ed implica un radicale mutamento dei correlati aspetti economici della questione, dal mantenimento dei figli sino alla assegnazione della casa familiare. La regola dell’affidamento congiunto, introdotta dall’art.1, II comma, della L.54\2006 e recepita dal nuovo art.155c.c., attesta con inequivocabile chiarezza la mutata prospettiva accolta dal legislatore. La legge auspica, nel superiore interesse morale e materiale del figlio, il mantenimento costante ed equilibrato del rapporto con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno di essi, accanto al sostentamento economico, cura, educazione ed istruzione. Alcuni Autori plaudono alla novella, ritenendo che la disciplina positiva della legge possa concorrere a modificare l’atteggiamento dei coniugi in corso di separazione, essi, in mancanza di alternative all’affido condiviso, si troverebbero costretti ad adottare comportamenti quantomeno più civili. Questa ricostruzione interpretativa troverebbe conforto anche nella disciplina dell’art.155bis, ove, pur ammettendo che ciascun genitore possa in qualunque momento domandare l’affido esclusivo, il legislatore statuisce che le domande manifestatamene infondate, artificiosamente costruite per estromettere l’altro genitore dalla vita del figlio, o per ostacolare i rapporti tra l’ex coniuge e la prole, possano essere negativamente considerate dal giudice ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, ed, addirittura, possano costituire causa di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex 96c.p.c. Una diversa parte della dottrina guarda, invece, con sospetto alla nuova disciplina legislativa ritenendola incapace di risolvere gli inevitabili conflitti coniugali e la grave ricaduta degli stessi sulla prole. Anzi, privando i figli d’una stabile dimora e di un’unica impronta educativa si correrebbe il rischio di togliere stabilità ai minori a tutto danno dei loro equilibri e del loro sereno sviluppo. L’art.155c.c. nel suo II comma commissiona al giudice la determinazione del contenuto del provvedimento di affido condiviso, in questo senso egli sarà tenuto a determinare i tempi ed i modi della presenza del minore presso ciascun genitore, nonché la misura ed il modo in cui ogni genitore dovrà contribuire al mantenimento, alla cura ed alla istruzione della prole. Ciò posto, lo stesso art.155c.c. consente al giudice di attingere dagli accordi intervenuti tra i genitori, purché essi rispettino l’interesse dei figli. È opinione pacifica che siano contrari all’interesse dei figli, e dunque non omologabili, né altrimenti recepibili, quegli accordi che vietano al minore di frequentare i parenti dell’uno o dell’altro genitore, specie se trattasi dei nonni; tale esclusione risulterebbe in aperto contrasto col primo comma dell’art155c.c., ispirato alla conservazione in favore del minore dei rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Allo stato, i compiti del giudice risultano molto più delicati ed articolati, in passato la sua funzione si esauriva con lo scegliere il coniuge – genitore a cui affidare la prole minorenne, nonché nella determinazione del diritto di visita dell’altro genitore e dei periodi di ferie, estivi ed invernali, in cui i figli gli sarebbero stata affidati. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione il giudice operava tali decisioni sulla base di un giudizio c.d. prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo (Cass. I sez., 22 giugno 1999, n°6312). Chiaramente la nuova disciplina, di cui alla L.54\2006, ha eliminato in radice il problema della identificazione del genitore singolo, attribuendo ad entrambi l’affido e la correlata patria potestas. Quanto sin qui esposto rivela che, per effetto della nuova disciplina legislativa, l’affidamento congiunto rappresenta la norma, quello esclusivo, invece, assume carattere eccezionale. Tale ricostruzione dei termini dell’affido ha completamente ribaltato l’impostazione previgente, prima della L.54\2006 la regola era l’affidamento esclusivo con attribuzione della patria potestas al solo genitore affidatario, l’eccezione era l’affido congiunto. Prima della L.54\2006 l’affidamento dei figli ad entrambi i coniugi fu eccezionalmente reso possibile nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a cui, all’occorrenza, non mancò di uniformarsi la giurisprudenza di merito. La Cassazione ammise che anche in sede di separazione tra i coniugi il giudice potesse affidare la prole ad entrambi i genitori, estendendo, a quest’uopo, l’operatività dell’art.6 della Legge sul Divorzio, così come risultante dalla novella n°74\1987. Tale decisione, di carattere chiaramente eccezionale, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, sempre ispirato ed orientato al perseguimento dell’interesse morale e materiale del minore. La Corte di Cassazione aggiunse che la valutazione giudiziale, motivata in ragione del supremo interesse del minore, esprimesse un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità (Cass. I sez., 20 gennaio 2006, n°1202). L’odierna disciplina legislativa lascia, invece, spazio all’affido esclusivo solo in eccezionali ipotesi di comprovata contrarietà dell’affidamento congiunto all’interesse del minore. In pratica, deve sussistere una situazione di fatto che per la sua oggettiva gravità sconsigli l’affido condiviso, è questo il caso dei genitori che risiedano in luoghi assolutamente lontani, tanto da impedire fattivamente al minore di risiedere alternativamente presso entrambi. È appena il caso di precisare che le violazioni dei doveri genitoriali ed i comportamenti pregiudizievoli in danno del figlio non rappresentano mere incarnazioni di gravi ed oggettivi motivi di affido esclusivo, ma producono le più importanti e radicali conseguenza di cui agli artt.330 e 333c.c. Chiaramente la nuova disciplina non cambia il fatto che le disposizioni concernenti l’affidamento dei figli minori non divengano mai, per loro stessa natura, cosa giudicata, essendo sempre prese allo stato degli atti, secondo il mutevole apprezzamento di quanto, col passare del tempo e con il modificarsi delle situazioni, possa essere ritenuto maggiormente conveniente nell’interesse dei figli (Cass. sez. I, 2 giugno 1983, n°3776).

  6. #6
    mammaamaluigi
    Guest

    il post l'ho tratto direttamente dalla mia relazione conclusiva della pratica forense, perciò se è troppo tecnico in alcuni punti e vi serve qualche chiarimento non fatevi problemi a chiedere,
    se posso aiuto tutte voi molto volentieri.
    baci a tutte mammine!

  7. #7
    mammaamaluigi
    Guest

    Assegnazione dellacasa familiare a seguito di separazione personale tra i coniugi

    Prima della riforma legislativa introdotta dalla L.54\2006 il diritto di abitare la casa familiare era strettamente collegato all’affidamento della prole. Determinando l'assegnazione della casa, infatti, si teneva conto in primo luogo del diritto dei figli di dimorare con il genitore affidatario nella casa che era stata della famiglia. Essa veniva considerata l’habitat domestico, il centro degli interessi e degli affetti, il luogo delle consuetudini di cui si nutre la vita famigliare (Cass. sez. I, 1 settembre 2002, n°13065).
    L’affidamento condiviso ha ampiamente sminuito l’antica concezione della casa familiare.
    L’affido esclusivo e la passata considerazione della casa familiare delineavano un criterio certo di assegnazione: il godimento restava ai figli e con essi al coniuge affidatario.
    La nuova disciplina si fonda su diversi criteri d'affidamento:
    il legislatore, pur non trascurando il preminente interesse dei figli, ha assunto come parametri di giudizio la regolazione dei rapporti economici tra i coniugi ed il titolo di proprietà dell’immobile.
    Non necessariamente l’assegnazione della casa familiare seguirà il titolo di proprietà, rilevando in modo preminente la valutazione delle facoltà economiche di ciascun coniuge, indagate non solo sotto il profilo del reddito, ma anche sotto l’aspetto patrimoniale. In questo senso lascerà la casa, per esempio, colui che possegga un altro appartamento che allo stato dei fatti risulti disponibile ed idoneo ad essere abitato.
    Non indifferente è il peso giuridico dell’art.155quater nel punto in cui statuisce che l’assegnazione della casa familiare cessi anche a causa della instaurazione d’una convivenza more uxorio da parte del coniuge assegnatario.
    Questa norma è particolarmente innovativa e rilevante poichè ancora poche norme equiparano in punto di effetti la convivenza more uxorio al matrimonio, cosa che palesemente avviene in questo passaggio dell’art 155quater.
    Ultima modifica di mammaamaluigi; 14-03-10 a 20:28 Motivo: revisione

  8. #8
    Utente Senior Mamma da Oscar L'avatar di melinera
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    Grazie cara, è interessantissimo.
    Se hai voglia di essere ulteriormente sfruttata da Pianeta Mamma vorresti dirci anche qualcosa di più del cosiddetto "affidamento congiunto"?
    E' una soluzione che mi incuriosisce ma della quale non si parla molto.
    Grazie!




    Perchè bisogna sempre scrivere e lottare

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